Non ci perdiamo in chiacchiere
ecco alcuni casi di malasanità
risolti con successo dal nostro studio
Caso Caiazzo
Gravidanza caratterizzata da placenta previa centrale, emorragie frequenti,necessità di partorire in una struttura ospedaliera che possa intervenire tempestivamente al fine di tutelare la salute della madre e del bambino.
Mancata diagnosi di placenta previa centrale, feto nato con diagnosi di tetra paresi spastica dovuta alla prolungata ipossia cerebrale causata dal distacco di placenta e rottura d'utero, invalidità del 100%. Nonostante il feto sia nato a 28 settimane quindi fortemente prematuro è stata comunque riconosciuta la responsabilità dei medici nella causazione del danno per il 50%.
"Grazie alle competenze del medico ginecologo di nostra fiducia, del nostro medico legale ed all’impegno degli avvocati dello Studio Legale Sgromo siamo riusciti ad ottenere un risarcimento di 1.350.000€"
Caso Nappi
R. N., un ragazzo di appena 19 anni, a causa di forti cefalee persistenti da mesi, stante l’inefficacia delle terapie applicate, si recava presso il P.S. di Ci. Ca., ove gli veniva prescritta nuova terapia. Dopo qualche giorno, non trovando giovamento, si recava al PS. Dell’O. San P., ove dopo visita, in seguito a diagnosi di sinusite, veniva prescritta ulteriore terapia. Il mal di testa non accennava a scomparire ma diventava sempre più forte tanto da rendere necessario un ricovero in emergenza presso il P.S. dell’O. San P., ove i sanitari erroneamente diagnosticavano meningo-encefalite.
Veniva dopo poco trasferito presso l’Ospedale Sp. con diagnosi di sospetta meningoencefalite virale, ma non venivano richiesti accertamenti urgenti. Dopo pochi giorni il giovane decedeva, con diagnosi di “meningo-encefalite (ndd). Insufficienza respiratoria acuta-coma- trombosi venosa dei seni intracranici (sn)-infarto cerebrale sin-morte encefalica”.
A seguito di tanto, al fine di accertare le responsabilità delle Strutture i sigg.ri Ma. e Na., in proprio e nella qualità di eredi del giovane Ri. Na., proponevano ricorso per A.T.P. ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c..
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, veniva consegnata la versione definitiva dell’elaborato peritale, nel quale i Consulenti nominati riscontravano una responsabilità dei sanitari di entrambe le Strutture resistenti e, precisamente, una percentuale valutabile nel 55% a carico dell’O. San P. ed una percentuale del 45% a carico dell’O. Sp., per non aver considerato la sintomatologia manifestata dal giovane Ri., per avere errato nella diagnosi di meningite (in luogo di quella corretta di trombosi dei seni), per non aver eseguito le dovute indagini diagnostiche e la terapia adeguata. “Il processo sinusitico acuto è stato trattato con superficialità e leggerezza sin dall’inizio del suo esordio”, “nella fattispecie sono state negate al paziente chance di sopravvivenza.” così si sono pronunciati i CC.TT.UU. nel proprio elaborato peritale.
Caso PED. Vibo Valentia 2015
È accaduto presso: l’Ospedale di Vibo Valentia-Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.
La vicenda ha colpito la famiglia P. al termine della gravidanza della Sig. ra A.R.M..
La paziente, al 9° mese di gravidanza, si recava presso il reparto di ginecologia dell’Ospedale di Vibo Valentia, per sottoporsi ad un tracciato di controllo, a seguito del quale, riscontrata sofferenza fetale, si procedeva a ricovero. La progressione della sofferenza rendeva necessario l’immediato intervento di taglio cesareo.
La piccola P.D. veniva alla luce priva di vita.
La condotta imperita, imprudente e negligente del personale sanitario dell’Ospedale di Vibo Valentia che ebbe in cura la Sig. ra A. R. M., determinava il decesso della piccola P. D..
A seguito di tale decesso avviate le indagini del caso presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Vibo Valentia, i consulenti incaricati individuavano la responsabilità dei sanitari della struttura, colpevoli di non essersi uniformati ai principi della buona pratica clinica ed alle linee guida vigenti, omettendo di eseguire importanti esami specifici per il monitoraggio del benessere fetale, in considerazione di un precedente tracciato non rassicurante.
Un’osservazione adeguata avrebbe consentito di gestire con tempestività lo stato di sofferenza fetale, evitando il decesso del feto.
Intervenuta la Compagnia assicuratrice della Struttura ospedaliera, la controversia si è definita in via transattiva con il pagamento di euro 250.000,00.
CASO GE. – Tribunale di Catania 2015.
Evento occorso presso la AOU “P.V.E.” nel 2011.
I sanitari della struttura sottoponevano il sig. Ge., all’epoca dei fatti all’età di 30 anni, affetto da Sindrome di Arnold – Chiari tipo I, ad intervento di “laminectomia di C1 con associata craniectomia sub-occipitale e plastica durale”.
Subito dopo il primo intervento, si evidenziava una raccolta liquorale anomala in sede di trattamento chirurgico, da attribuire alla deiscenza della plastica durale, ma i sanitari non reputavano necessario procedere alla revisione chirurgica della sede del precedente trattamento. Il sig. Ge. veniva dunque dimesso. In seguito a TAC cranio, evidenziata “voluminosa raccolta mediana a densità idrica, liquorale, a livello della craniotomia occipitale”, il sig. Ge. veniva nuovamente ricoverato presso la NCH del P. di C. e sottoposto a puntura evacuativa della raccolta liquorale con tutti i rischi connessi alla procedura, quali infezioni ed ipotensione liquorale. I sanitari, dunque, invece di sottoporlo ad una revisione chirurgica del cavo operatorio al fine di riparare definitivamente la evidente deiscenza durale, optavano per una procedura non indicata e collegata ad un maggior rischio di complicanze, ovvero una Derivazione Ventricolo Peritoneale. Nel corso di tale intervento veniva lesionato il nervo ottico di Sn con perdita del visus all’OD.
Con la loro condotta i sanitari non solo determinavano al sig. Ge. la lesione del nervo ottico di Sn., ma, sottoponendolo ad un intervento non adeguato, peggioravano lo stato clinico del paziente determinandone la perdita permanente dell’integrità psico-fisica, individuata in un danno biologico del 40%.
A seguito di tale evento, in via stragiudiziale, la Compagnia Assicuratrice della AOU “P.V.E.” offriva una somma a titolo di risarcimento del danno.
Il caso si è chiuso con un accordo transattivo, in via stragiudiziale, per l’importo complessivo di 458.364,80€.
CASO CO. - KO. – Tribunale di l’Aquila 2015.
Evento occorso presso la ASL 1 A.-S.-L. nel 2011.
Trattasi di una paziente, all’epoca dei fatti, di anni 26, che portava avanti una gravidanza regolare, sottoponendosi a i comuni esami ematochimici, alle visite specialistiche periodiche ed alle ecografie di controllo.
La sig.ra Ko. giunta presso la struttura, in travaglio, veniva visitata dal medico di guardia che rilevava il collo uterino leggermente raccorciato. Si assisteva ad una lenta evoluzione della fase latente del travaglio di parto.
Eseguiti i tracciati, i sanitari non eseguivano una corretta valutazione delle alterazioni presenti negli stessi, classificabili come non rassicuranti. In presenza di una attività contrattile irregolare, della mancata progressione della PP e della dilatazione della cervice, ove i sanitari avessero interpretato correttamente tali tracciati CTG, infatti, avrebbero dovuto allertare il servizio di anestesia in considerazione della possibilità di dover procedere ad un taglio cesareo urgente. Un attenta valutazione ed un opportuno monitoraggio avrebbero, dunque, consentito di evidenziare la variazione in senso peggiorativo delle condizioni fetali.
Solo dopo ben 27 minuti dalla comparsa delle decelerazioni ingravescenti perveniva al servizio di anestesia e rianimazione la richiesta di disponibilità della sala operatoria per intervento urgente di taglio cesareo per iniziale sofferenza fetale. Il taglio cesareo veniva eseguito dopo ben 45’ dalla decelerazione.
Avveniva la nascita della piccola R. con Apgar 1- 3- 4- 7 al 1’, 5’, 10’ e 20’, dimessa con diagnosi di “asfissia perinatale, encefalopatia ipossico-ischemica. Convulsioni neonatali” e con esito finale di “tetraparesi spastico-distonica”.
Con la loro condotta imperita e negligente i sanitari non riconoscevano tempestivamente l’acuta sofferenza fetale non eseguivano un tempestivo TC che avrebbe evitato l’asfissia della piccola R.
A seguito di tale evento in via stragiudiziale la ASL 1 A.-S.-L. offriva una somma a titolo di risarcimento del danno. Il caso si è chiuso con un accordo transattivo, per l’importo complessivo di 800.000,00€.
Caso MIS. Tribunale di Albano 2015
Accaduto presso: Presidio Ospedaliero San Giuseppe di Marino- ASL ROMA H.
Il caso riguarda il parto della sig.ra C. che alla 40^ settimana e 5 gg di gestazione, a causa dell’insorgenza di sintomatologia caratterizzata da contrazioni uterine e perdite ematiche, si recava presso il P.S. dell’Ospedale di Marino.
All’ingresso in P.S. i sanitari procedevano al ricovero, con diagnosi di gravidanza a termine e la trasferivano presso il reparto di ginecologia e ostetricia del medesimo nosocomio.
In seguito alla rottura delle membrane, veniva avviato monitoraggio mediante CTG, che evidenziava sofferenza fetale. La paziente veniva, dunque, condotta in sala parto e si procedeva a parto spontaneo.
Dava, così, alla luce un feto vivo in condizione di grave asfissia, per cui i sanitari procedevano a trasferirlo presso il reparto di terapia intensiva neonatale dell’Ospedale S. Giovanni Addolorata ove, nonostante le cure, decedeva per “asfissia perinatale, grave-encefalopatia ipossico-ischemica”.
Grave l’imperizia e negligenza dei sanitari che non ebbero a riconoscere la grave sofferenza fetale dovuta all’ipossia del feto. Ove fosse stato seguito correttamente il monitoraggio CTG, come previsto dalle principali linee guida, sarebbe stato, infatti, possibile evidenziare un crescente peggioramento delle condizioni fetali. I sanitari invece, sottovalutando la gravità della problematica, non eseguivano intervento tempestivo ed adeguato che avrebbe evitato l’asfissia neonatale del piccolo.
Emersa la responsabilità della struttura nell’evento occorso, il Tribunale di Velletri ha condannato la ASL ROMA H al pagamento in favore dei genitori del piccolo M.L. della somma di euro 500.000,00 oltre interessi, spese di lite, spese documentate, rimborso forfettario, oneri fiscali e contributivi e spese CTU.
CASO AL.– Tribunale di Bergamo 2015
Evento occorso presso la A. O. B. S.nel 2013.
Trattasi di shock emorragico materno e morte perinatale in una paziente,che a termine di una regolare gravidanza, veniva ricoverata con diagnosi di travaglio di parto, con contrazioni forti protrattesi per circa 12 ore. Nonostante ciò i sanitari somministravano ossitocina. La situazione si aggravava tanto che in brevissimo tempo la paziente veniva trasportata in sala operatoria per cesareo in emergenza per rottura di utero. Il piccolo alla nascita si presentava privo di segni vitali.
Gravissima la condotta dei sanitari che avrebbero dovuto provvedere ad urgente estrazione cesarea per la presenza di chiari segni clinici di mancata progressione della parte presentata, in presenza di più che valide contrazioni uterine spontanee e di ancor più valide contrazioni uterine improvvisamente potenziate dall’infusione ossitocica.
Con la loro condotta imperita e negligente i sanitari determinavano la rottura dell’utero oltre la morte endouterina del feto.
I CC.TT.UU. nominati dal tribunale di Bergamo individuavano la responsabilità dei sanitari nell’evento occorso, checon la loro condotta professionalmente imprudente ed imperitanon assistevano correttamente al parto la sig.ra A.. Per la perdita del viscere uterino in seguito al taglio cesareo demolitore, tenuto conto che la paziente aveva, all’epoca dei fatti, 37 anni ed altri due figli, i CC.TT.UU. individuavano un danno biologico del 15%, precisando che la morte endouterina del feto, poteva solo “eventualmente” contribuire ad innalzare l’entità del danno. Non provvedevano però a fornire ulteriori precisazioni.
A seguito di tale evento in via stragiudiziale la A. O. B. S. offriva una somma a titolo di risarcimento del danno. Il caso si è chiuso, in considerazione di quanto in appresso rilevato, con un accordo transattivo, per l’importo complessivo di euro 200.000.
CASO De L. –V.– Tribunale di Frosinone 2015
Evento occorso presso la AUSL F.nel 2004.
Trattasi di un paziente, all’epoca dei fatti, di anni 67, che,successivamente a primo accesso al pronto soccorso ed a relativa dimissione, veniva ricoverato per dolori addominali. Dimesso dopo appena due ore, veniva nuovamente ricoverato il giorno successivo con codice giallo.Dopo poche ore dal ricovero decedeva a seguito di arresto cardio-circolatorio causato da shock emorragico da rottura di aneurisma dissecante dell’aorta addominale.
Nel caso di specie, sarebbe stato opportuno procedere ad un approfondito esame clinico, ad accertamento strumentale ecografico. Il corrispondente ritardo diagnostico e terapeutico comprometteva le possibilità di sopravvivenza post-chirurgica del paziente, provocandone l’exitus avvenuto per rottura aneurismatica con emorragia intraperitoneale e shock emorragico.
Individuata in sede di ctu ex art. 696 bis c.p.c. la responsabilità civile dei sanitari dell’ AUSL F., in relazione a quanto occorso al sig. De L., depositata la relazione, considerata la mancata volontà conciliativa della struttura, veniva iscritto ricorso ex art. 702 bis c.p.c..
La struttura in conseguenza di quanto individuato dal consulente tecnico d’ufficio, in sede di ATP, ovvero che le chance di sopravvivenza, anche in presenza di una condotta professionale corretta sarebbero state comunque del 50%, trattandosi di una patologia di particolare gravità, offriva a titolo di risarcimento del danno subito la somma complessiva di euro 350.000.
CASO Li.– Tribunale di Roma 2015
Evento occorso presso la AUSL RM B nel 2013.
Trattasi di un caso di “grave paraparesi con sindrome della cauda e sindrome depressiva importante causata dalle gravi limitazioni verificatesi in qualità di esiti stabilizzati”, in soggetto, all’epoca dei fatti di anni 62. Affetto da mielopatia con ernie lombari, episodi di paralisi del piede ed assenza di sensibilità su coscia e gamba, con diagnosi di paralisi di L4-L5 sn con stenosi L1-L2, il sig. L. veniva sottoposto ad intervento di laminectomia L4-L5 ed L1-L2.
La condotta gravemente imperita ed imprudente dei sanitari determinava nel sig. L. l’ischemia midollare in un tessuto nervoso sofferente per edema, nonché l’ischemia secondaria alla vascolarizzazione. Gli stessi, infatti, ponevano un’errata diagnosi di ernia intraforaminale L4-L5 asinistra e stenosi L2-L3 con ernia centrale L1-L2 ed erravano nell’interpretazione clinica delle indagini strumentali espletate, rendendo, così, necessarie manovre più indaginose e traumatizzanti per il midollo spinale. Erravano, altresì,nel trattamento attuato, non adeguato al caso specifico.
Individuata in sede di ctu ex art. 696 bis c.p.c. la responsabilità civile dei sanitari della struttura, in relazione a quanto occorso al sig. Li., il consulente tecnico d’ufficio individuava un danno biologico del 45%.
A fronte degli esiti permanenti derivati dal trattamento chirurgico, in via stragiudiziale la Compagnia assicuratrice della ASL RM B. offriva una somma a titolo di risarcimento del danno. Il caso si è chiuso con un accordo transattivo, per l’importo complessivo di euro 330.000.
CASO Sc.– Tribunale di M. 2015
La sig.ra S., all’epoca dei fatti di anni 39, alla seconda gravidanza, a termine (39° settimana) dava alla luce a seguito di taglio cesareo per presentazione podalica, il piccolo F.. Successivamente alla nascita la mamma ed il piccolo venivano regolarmente dimessi.
Dopo appena due mesi il piccolo F. veniva portato al pronto soccorso per pallore ed evidente difficoltà respiratoria. Il giorno successivo al ricovero purtroppo decedeva per arresto cardiaco, con scompenso cardiocircolatorio in anemia gravissima.
Tanto il medico, quanto i sanitari della struttura, con la loro condotta imperita edimprudente non consentivano al piccolo F. di beneficiare di una terapia che avrebbe potuto evitare lo scompenso cardiocircolatorio irreversibile. La riduzione dell’emoglobina avvenne in maniera graduale e lenta, per cui monitorando i parametri emocromocitometrici avrebbero potuto identificare prima il trend peggiorativo, intervenendo in modo adeguato.
I sig. S. – D.G., decidevano di agire contro il Dr. C. e gli Is.cl. di per.. Il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. si concludeva con una relazione redatta dal consulente tecnico d’ufficio nominato dal Giudice che individuava una responsabilità dei sanitari, solo parziale, nella causazione di quanto occorso al piccolo F. Infatti, il CTU rilevava l’impossibilità di affermare o escludere con ragionevole grado di probabilità che il decesso fosse in nesso di concausalità con profili di malpractice medica.
In via transattiva, in considerazione di quanto individuato dal CTU,ovvero che la morte del piccolo poteva essere attribuita solo per il 50% a responsabilità dei resistenti, la struttura ed il medicooffrivano una somma a titolo di risarcimento del danno. Il caso si è chiuso con un accordo stragiudiziale, per l’importo complessivo di euro 190.000
Caso CIO. Tribunale di Roma 2014
Evento occorso presso la ASL R. B
Nel caso di specie le alterazioni del battito cardiaco fetale e l'arresto della progressione della parte presentata avrebbero dovuto indurre i sanitari ad effettuare un taglio cesareo d'urgenza così da prevenire un danno cerebrale ipossi-ischemico che poi si è realmente verificato con conseguenze devastanti.
La mancata diagnosi tempestiva di sofferenza fetale ha precluso l'esecuzione di una estrazione del feto mediante taglio cesareo d'urgenza. Non fu fatta diagnosi esatta e completa in quanto non si sono presi in considerazione le anomalie dei tracciati e non si è proceduto ad una valutazione complessiva del decorso del parto alla luce, anche, del prolungarsi del travaglio.
Il trattamento terapeutico che ha seguito le complicazioni insorte non era corretto, non avendo proceduto ad estrarre rapidamente il feto, con tutte le complicazioni in diagnosi a carico del neonato.
Individuata in sede di CTU ex 696 bis c.p.c. la responsabilità civile dei sanitari dell'O. P. C., in relazione a quanto occorso al piccolo D. G. S. ed alla perdita della totalità delle autonomie funzionali, depositata la relazione, considerata la mancata collaborazione della struttura ospedaliera, si procedeva alla notifica dell'atto di citazione. La Compagnia Assicuratrice dell'ASL. R. B, A.T.C.M., in conseguenza di tanto, offriva una congrua somma quale risarcimento del danno subito dai genitori in proprio e quali esercenti la potestà sul piccolo D.G.S..
Per questo caso di malasanita', l'accordo transattivo ha previsto la corresponsione della somma complessiva di euro 1.176.880,00.
Caso IO. Tribunale di Torino 2014
La vicenda occorsa riguarda un caso di errore medico, determinato dalla grave imperizia e negligenza dei sanitari che seguivano la gravidanza ed il parto della Sig. ra S.V. nell’anno 2012.
Alla 41^ settimana e 3 giorni i sanitari procedevano d’urgenza a parto con taglio cesareo per bradicardia fetale e liquido amniotico tinto da meconio. In particolare i sanitari della’ASL TO 5, non procedevano alal dovuta valutazione delle alterazioni del tracciato CTG, che si presentava non rassicurante, provocando la sofferenza fetale che colpiva il minore e conseguentemente la grave asfissia, le crisi covulsive e la tetraparesi ipotonica.
Attivato il ricorso ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c, la vicenda si è conclusa mediante accordo con la ASL, e conseguente pagamento della somma complessiva di euro 1.226.880,00.
Caso COL. Tribunale di Roma 2014
Accaduto presso Azienda P. U. I di Roma.
Il Sig. C. dopo un calvario di continui, estenuanti ed inutili intereventi chirurgici seguiti dalla contrazione di gravissime infezioni di tipo nosocomiale, decedeva nel reparto di neurochirurgia del P.U. I di R..
Ai fini di un bonario componimento della vicenda i Sig. ri C. e G. esperivano ricorso ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., così da espletare una consulenza tecnica preventiva. Il CTU nominato evidenziava profili di responsabilità dei sanitari del P. U. I per quanto attiene l’exitus occorso al Sig. C..
In seguito a ciò i ricorrenti, quali eredi del de cuius, procedevano ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. ed il giudice formulava proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., accettata dalla struttura.
L’Azienda P.U. I, provvederà al risarcimento, nel rispetto dei termini stabiliti dal giudice, dell’importo di euro 874.590,00, ripartito tra gli eredi, oltre spese.
Caso SG. Tribunale di Ivrea 2014.
Evento occorso presso la ASL TO 4 nel 2010.
I sanitari della struttura, facente parte dell’ASL TO 4, assistevano la Sig. ra S. nel corso della gravidanza e del parto, causando al piccolo S. gravi lesioni cerebrali. In particolare la sofferenza perinatale del piccolo S. causava allo stesso gravi lesioni cerebrali, ascrivibili a negligenza, imprudenza ed imperizia dei sanitari. Il bimbo presentava una grave patologia neuromotoria precoce, associata a microcefalia ed esiti di sofferenza cerebrale.
A seguito di tale evento in via stragiudiziale la ASL TO 4 offriva ai ricorrenti una somma a titolo di risarcimento del danno.
Il caso si è chiuso con un accordo transattivo, in via stragiudiziale, per la somma complessiva di euro 1.163.440,00.
Caso He. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 2013.
Evento verificatosi presso la ASL CE 2.
Il caso in oggetto riguarda quanto occorso nel 2005 in occasione del parto della Sig. ra A.H.B..
Presso il P.O.F.P., parte della ASL CE, i sanitari non eseguivano alcuna ecografia ostetrica, al fine della valutazione della biometria fetale, omettevano la diagnosi di macrosomia fetale, che avrebbe orientato gli stessi verso il parto cesareo, più indicato nel caso in oggetto. L’espletamento del cesareo avrebbe permesso di scongiurare la distocia della spalla del feto iperevoluto.
Da tale condotta discendeva il decesso del piccolo per asfissia intrapartum, durante la fase espulsiva.
Proceduto a ricorso ex 696 bis c.p.c., le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per la somma di euro 350.000,00 circa.
Caso A. Tribunale di Verona (2013)
Accaduto presso l'azienda ospedaliera integrata di Verona.
Rappresenta la storia di un ragazzo che si rivolge alla predetta struttura per una operazione laser agli occhi.
Purtroppo i sanitari nel porre in essere le manovre d'intubazione commettono un
errore medico fatale determinando una gravissima condizione ipossemica con conseguente danno anossico cerebrale
che porta al decesso del paziente.
Dopo il patteggiamento da parte del medico anestesista in sede penale si è chiusa in tempi rapidi una transazione in sede civile che ha portato alla famiglia un risarcimento di 1.000.000€.
Caso Rus. Tribunale di Tivoli (2013)
Accaduto presso l'ospedale di Colleferro.
Trattasi di un caso di errore medico molto grave: mancata diagnosi di un infarto.
Considerata la localizzazione dell'ostruzione coronarica ed il tempo trascorso tra l'intervento dei sanitari dell'O.C. di Colleferro e il decesso della paziente (12 ore circa), si è convenuto che una esatta diagnosi avrebbe consentito di instaurare una adeguata terapia antiaggregante piastrinica con eventuale rivascolarizzazione (angioplastica e/stent), evitando con ogni probabilità il successivo decesso.
Il C.T.U. nominato dal tribunale di Tivoli ha ritenuto che l'operato dei sanitari dell'O.C. di
Colleferro sia stato professionalmente imperito per non aver correttamente interpretato la
sintomatologia presentata dalla Sig.ra Rus.; imprudente e gravemente negligente per aver omesso di
eseguire gli opportuni esami di laboratorio e di trattenere in osservazione la paziente, a fronte di inequivocabili indicazioni cliniche.
Il caso si è chiuso con un risarcimento di 600.000€
Caso Bala. Tribunale di Foggia (2013)
Lesione del plesso brachiale di un bambino durante il parto.
Il medico o l'ostetrica fa nascere per le vie naturali un bimbo di 4,5 kg nonostante fosse indicato e deciso di eseguire il parto cesareo.
Nel venire alla luce non sono state poste in essere le opportune manovre atte ad eseguire un parto naturale di tali difficoltà.
Il risultato è stato la lesione dei nervi e conseguentemente la perdita del braccio per il piccolo. Il caso si è chiuso con un risarcimento di 300.000€
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