Ci occupiamo solo di risarcimento malasanità.

Se vuoi ottenere un equo risarcimento danni
a causa di un errore medico,
ti seguiamo in tutta Italia.

Seguiamo solo decessi e gravi invalidità.

Seguici sui Social!

Le Fonti - Premio miglior studio legale dell'anno

Premiato come Studio Legale dell'anno in Responsabilità medica dal 2016 al 2022 e come Avvocato nell'anno in Responsabilità medica nel 2018, 2020 e nel 2021 oltre al premio all'Eccellenza negli anni nel 2022.


Premio Le Fonti 2022 - Studio dell'anno in Responsabilità Medica
Premio Best Practice Malasanità 2022:
Legal Community
Premio come Studio Legale dell'anno in Responsabilità medica 2021: Le Fonti Awards
Premio Best Practice Malasanità
Studio Legale Sgromo
Premio come Avvocato dell'anno in Responsabilità medica 2020: Le Fonti Awards
Premio come Studio Legale dell'anno in Responsabilità medica 2019: Le Fonti Awards
Premio come Avvocato dell'anno in Responsabilità medica 2018: Le Fonti Awards
Premio come Studio Legale dell'anno in Responsabilità medica 2017: Le Fonti Awards
Premio come Studio Legale dell'anno in Responsabilità medica 2016: Le Fonti Awards

Ecco cosa devi sapere

Se sei stato vittima di un caso di malasanità, o lo è stata una persona a te cara, e vuoi ottenere un risarcimento per i danni che hai subito a causa di un errore medico è importante che tu conosca 7 punti fondamentali:

  1. Rivolgersi al nostro studio perché ci occupiamo solo di Risarcimenti per Malasanità. Tutti gli avvocati dello Studio Sgromo si occupano in via esclusiva di malasanità, in tutte le sue forme. È vietato trattare casi che non attengano a questa materia.
  2. Il numero e l’importanza dei casi trattati in tutta Italia ci consente di essere certi del servizio che offriamo. Infatti l’unico criterio per capire se un avvocato è specializzato in questa materia è conoscere il numero e l’importanza dei casi di malasanità che tratta e che ha trattato.
  3. Il nostro studio specializzato in malasanità opera una rigorosa disamina del caso, ricevendo in studio direttamente con il medico specialista nella materia d’interesse del cliente, a seconda che si tratti dell’ambito della ginecologia/ostetricia, neurochirurgia, oncologia, cardiologia, chirurgia ortopedia ecc. Successivamente a questo vaglio, ed esclusivamente se sarà dato parere positivo sulla responsabilità, si procederà con la quantificazione del danno ad opera del medico legale.
  4. Patto Sgromo, ossia un vero e proprio contratto che condiziona, in termini percentuali, i compensi dell’avvocato e dei medici che lavorano per la buona riuscita del caso al valore della causa (così come sancito dal nuovo codice deontologico forense), dopo aver verificato la fondatezza della causa. Garanzia questa che consente al cliente di non rischiare nulla nella denegata ipotesi che il caso dovesse terminare senza che venga accertata la responsabilità medica o della struttura ospedaliera.
  5. Devi sapere che anche le agenzie che si occupano di risarcimento o le associazioni a tutela degli utenti colpiti da casi di malasanità si rivolgono necessariamente a degli avvocati per la tutela dei diritti dei loro associati. Per cui rivolgersi ad un avvocato di fiducia consente di eliminare intermediari.
  6. Consigliamo solo azioni in sede civile che, se ben strutturate, portano al risarcimento nella maggior parte dei casi; l’azione in sede penale è troppo rischiosa e in caso di archiviazione pregiudica quella civile. Le statistiche ci dicono che l’80% dei casi in sede penale vengono archiviati.
  7. Altro aspetto importante è la prescrizione. Si può richiedere il risarcimento fino al decimo anno dal fatto ossia dall’evento che ha causato la lesione o il decesso del paziente.

Per chiudere questa mia presentazione credo sia pertinente un pensiero di Johann Wolfgang Goethe “lo scopo della vita è la vita stessa” questa frase credo rappresenti l’importanza del bene salute e quindi del diritto di ogni cittadino alla tutela dello stesso."

Cordialmente,
Avv. Bruno Sgromo
Malasanità Roma

Ecco come puoi contattarci senza impegno:

Siamo uno studio legale specializzato in risarcimento danni malasanità.

I nostri casi in tv

Rai 2 - I fatti vostri
L’avvocato Bruno Sgromo e il caso Serena Grandi

Rai 1 - Storie Italiane
L’avvocato Bruno Sgromo e il caso Di Lena

Rai 1 - Storie Italiane
L’avvocato Bruno Sgromo e il caso Pace

Rai 1 - La Parola a Voi
L’avvocato Bruno Sgromo e il caso Nappi

Rai 1 - Storie Italiane
L’avvocato Bruno Sgromo e il caso Lepore

Rai 2 - I Fatti Vostri
L’avvocato Bruno Sgromo e il caso Allegri

Rai 1 - Storie Italiane
L’avvocato Bruno Sgromo e il caso Buglione

Rete 4 - Dalla Vostra Parte
L’avvocato Bruno Sgromo e il caso Massini

Rai 2 - I Fatti Vostri
L’avvocato Bruno Sgromo e il caso Bruzzese

Rai 1 - Storie Italiane
L’avvocato Bruno Sgromo e il caso Costa

Rai 2 - I Fatti Vostri
L’avvocato Bruno Sgromo e il caso Brunato

Rai 1 - Storie Italiane
L’avvocato Bruno Sgromo e il caso Noia

Stabiliremo un patto: "Il patto Sgromo"

Avvocato malasanità

Dopo aver accertato la responsabilità del medico, viene definito insieme al cliente un corrispettivo che verrà onorato solo ed esclusivamente ad esito positivo della controversia.

Il Patto Sgromo fa si che l'intero staff (l' avvocato, il medico specialista ed il medico legale) sia interessato al buon esito della controversia tanto quanto il cliente visto che vengono retribuiti in termini percentuali, sul valore della controversia, esclusivamente a risarcimento ottenuto (ai sensi del nuovo codice deontologico forense approvato dal consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014)

La nostra concezione di consulenza
prevede un servizio a 360°.

avvocato diritti del malatoUno dei valori aggiunti che il nostro studio offre è la consulenza congiunta dell'avvocato Sgromo e del medico specialista nella branca d'interesse del cliente.

Se, ad esempio, il caso è oncologico lo studio Sgromo ha l'oncologo disponibile a ricevere il cliente per offrigli tutte le informazioni sul suo caso.

Questa organizzazione risulta essenziale per la buona riuscita del caso, infatti sarà proprio lo stesso medico specialista a formulare la perizia medico legale fondamentale per avviare la procedura risarcitoria.

Scegli il tuo studio legale per la sua specializzazione e non per dove risiede

avvocato diritti del malatoSpesso chi è stato vittima di un caso di malasanità pensa ci si debba rivolgere ad uno studio della propria zona.

Questo non è corretto, a nostro avviso l'importante è che ci si rivolga ad uno studio legale specializzato quindi con avvocati e medici che sappiano gestire questa materia. Uno studio legale specializzato è in grado di fornire questa consulenza altamente specialistica senza che il cliente la ricerchi da solo.

Questo per evidenziare che non è importante il luogo dove lo studio legale ha la propria sede ma ciò che importa è la specializzazione perché questo comporta una organizzazione di avvocati e medici finalizzati all'ottenimento del risarcimento.

Ricordiamoci che la fase preliminare d'individuazione della responsabilità la fa il medico specialista e il medico legale. Se ci viene sottoposto, ad esempio, un caso di malasanità in ambito chirurgico sarà un medico specializzato in chirurgia, di fiducia dello studio Sgromo, a dover mettere per iscritto se c'è stata responsabilità o no.

Se poi trattasi di una pratica da gestirsi in via stragiudiziale a nulla importa il luogo dell'accaduto in quanto le assicurazioni gestiscono il sinistro autonomamente rispetto alla sede della struttura sanitaria. Un sinistro verificatosi a Napoli potrebbe essere gestito a Milano se la sede di gestione sinistri sanitari di quella assicurazione si trova a Milano.

 

Offriamo la nostra consulenza in tutta Italia.

Se sei stato vittima di errore medico, ovunque Tu sia, potrai contare su di noi per la valutazione di quanto accaduto. Lo Studio Legale Sgromo lavora in tutta Italia mettendo a tua completa disposizione i propri professionisti.

L'unico sacrificio che ti verrà chiesto sarà quello di fotocopiare la avvocato gratuito diritti del malatodocumentazione clinica in tuo possesso (e di procuratela se ancora non ce l'hai) e di inviarla presso la nostra sede. Una volta ricevuta, i medici legali e gli specialisti che collaborano con noi analizzeranno la documentazione da Te fornitaci al fine di valutare la sussistenza di responsabilità dei sanitari.

Ove dovesse essere individuata la responsabilità gli stessi procederanno a redigere apposita perizia così da dare il via alla richiesta di risarcimento del danno.

Tutta l'attività prestata non rappresenterà alcun costo per te.

L'attività di consulenza sarà infatti totalmente gratuita, per cui nel caso in cui la pratica dovesse chiudersi negativamente comunque ciò non comporterà per Te alcun genere di spesa e nulla sarà dovuto per l'attività prestata.

Tiberio Timperi intervista
l’avvocato Bruno Sgromo

Marco Liorni intervista
l’avvocato Bruno Sgromo

Elisa Isoardi intervista
l’avvocato Bruno Sgromo

Mario Adinolfi intervista
l’avvocato Bruno Sgromo

Beppe Convertini intervista
l’avvocato Bruno Sgromo

Ecco come procediamo per farti ottenere
il risarcimento del danno in tempi brevi:

  1. Il contatto con il cliente avviene attraverso diversi canali: email, telefono o
    anche tramite questo stesso sito.
  2. Sottoscrizione documento privacy. Per poter prendere visione delle informazioni riservate dei clienti, è necessaria la sottoscrizione del documento sulla privacy, questo permette ai nostri consulenti medici di visionare le cartelle cliniche dei clienti.
  3. Invio documentazione per individuare la responsabilità dell'accaduto. Oltre ad analizzare le cartelle cliniche, è utile ricevere una relazione dettagliata della vicenda che ha causato il decesso o la lesione del paziente
  4. Valutazione del medico specialista. In seguito all'analisi del medico specialista, al ciente viene comunicato l'esito della valutazione sulla responsabilità dei medici e dell'ospedale in questione.
    - Se la valutazione è positiva, ovvero secondo i nostri medici c’è una presunta responsabilità da parte dei sanitari, si procede con l’azione legale.
    - Nel caso di un parere negativo invece, lo studio restituisce la documentazione al cliente e non procede con nessuna azione legale.
  5. Patto Sgromo. I clienti che scelgono lo Studio Legale Sgromo usufruiranno di un servizio di assistenza legale, di alto profilo professionale. Lo Studio Sgromo, dopo aver verificato la fondatezza della causa, sosterrà tutte le spese relative al tuo caso:
    - Perizie di parte (Specialistiche e medico legali)
    - Iscrizione a ruolo (Eventuale causa)
    - Spese A.T.P, 702bis (Diverse fasi della causa)
    - Spese sentenza (In caso di condanna)
    Tutto ciò verrà sancito nel Patto Sgromo, contratto redatto ai sensi del codice del consumo e del codice deontologico. Dopo aver accertato la responsabilità del medico, viene definito insieme al cliente un corrispettivo, che verrà onorato solo ed esclusivamente ad esito positivo della controversia.
  6. Redazione perizia. La redazione della perizia specialistica e medico-legale (operazione priva di costi per i clienti) è un momento fondamentale per noi, perché tutte le azioni legali si baseranno su quanto emerge in questa fase, pertanto la competenza e la professionalità dei nostri medici specialisti sono un nostro grande punto di forza.
  7. Redazione diffida di messa in mora. La prima azione dello studio è la diffida di messa in mora da inviare alla struttura ospedaliera. Quest’azione ha l’intento di interrompere i termini di prescrizione e di mettere in mora il medico, o la struttura ospedaliera o entrambi.
  8. Redazione del ricorso. Qualora l’attività stragiudiziale iniziata con la diffida non dovesse avere riscontri positivi, lo studio procederà con il deposito del ricorso per a.t.p. ai sensi dell’art.696 bic cpc. Questa procedura si completa con la deposizione di una consulenza tecnica di ufficio intrapresa dai consulenti medici del giudice. (c.t.u.). In caso di esito positivo, Avremo pertanto una perizia “super partes”, che prevede il riconoscimento della responsabilità e identifica il nesso tra errore medico e danno (decesso, lesione, invalidità).
  9. Definizione con transazione. Con ottime probabilità, in seguito al riconoscimento della responsabilità medica da parte dei consulenti del giudice, si procede con una transazione con la struttura ospedaliera o con la sua assicurazione. Nel caso in cui non avvenga la transazione, si procederà con un giudizio ex art. 702 bis o con un giudizio ordinario. (Se le informazioni risultano estremamente tecniche, è possibile rivolgersi ai nostri avvocati per chiarimenti).
  10. Pagamento del risarcimento. Il pagamento degli onorari per lo Studio Sgromo, avverrà solo dopo aver incassato il risarcimento.
  11. Nessun risarcimento? Nessun pagamento. Nel caso in cui non si ricevesse nessun risarcimento, non sarà dovuto alcun pagamento allo Studio Sgromo.

- Raccontaci il tuo caso di malasanità -

Accetto le condizioni relative alla norma sulla Privacy e le Condizioni d'uso.


Casi di successo

Caso Polito

Trattasi del decesso di una giovane paziente, all’epoca dei fatti di anni 37, sottoposta nel 2010 ad intervento di asportazione di voluminoso neurinoma dell’angolo ponto-cerebellare, presso il PTV.

In data 23 settembre 2013, la paziente veniva dichiarata in stato di morte cerebrale.

Successivamente al decesso, gli eredi della sig.ra S.B., ai fini di un bonario componimento della vicenda esperivano, contro la F. PTV, ricorso per accertamento tecnico preventivo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 696 bis c.p.c., al fine di accertare la responsabilità dei sanitari nell’exitus.

La consulenza resa in sede di ATP, redatta dai consulenti nominati dal Giudice, rilevava come la condotta dei sanitari fosse stata inadeguata ed individuava il nesso causale tra tale condotta e l’exitus occorso alla sig.ra S.B..

I Sanitari, erravano, per non avere seguito l’asportazione totale del neurinoma e per non aver isolato la P., tanto da generare continue complicazioni settiche, determinandone il decesso.

Individuata la responsabilità civile dei sanitari del PTV e depositata la relazione in sede di ATP ex art 696 bis cpc, stante la mancata volontà conciliativa della struttura, veniva notificato ed iscritto, nell’interesse degli eredi della sig.ra S.B., atto di citazione.

Intervenuta la Compagnia assicuratrice della Struttura, in conseguenza di quanto individuato in sede di ATP, la controversia si è definita con il pagamento di euro 900.000,00.

Caso Caiazzo

Gravidanza caratterizzata da placenta previa centrale, emorragie frequenti,necessità di partorire in una struttura ospedaliera che possa intervenire tempestivamente al fine di tutelare la salute della madre e del bambino. 

Mancata diagnosi di placenta previa centrale,  feto nato con diagnosi di tetra paresi spastica  dovuta alla prolungata ipossia cerebrale causata dal distacco di placenta e rottura d'utero, invalidità del 100%. Nonostante il feto sia nato a 28 settimane quindi fortemente prematuro è stata comunque riconosciuta la responsabilità dei medici nella causazione del danno per il 50%. 

"Grazie alle competenze del medico ginecologo di nostra fiducia, del nostro medico legale ed all’impegno degli avvocati dello Studio Legale Sgromo siamo riusciti ad ottenere un risarcimento di 1.350.000€"

Caso L.B. contro Policlinico Tor Vergata – Roma

Il Sig. L. B., 76 anni, veniva sottoposto ad un intervento di adenomectomia prostatica trans-vescicale, dovuto ad una iperplasia della prostata, con conseguente ostruzione delle vie urinarie, presso il Policlinico Tor Vergata di Roma. Nell’immediato l’intervento non aveva presentato complicanze, né anomalie. Due giorni dopo, il Sig. L. B. lamentava dolore addominale diffuso, con addome lievemente disteso. Si somministrava terapia farmacologica per la gestione del dolore. Nelle ore successive il paziente non migliorava e continuava ad essere agitato, lamentando dolore toracico.

Intorno alle 20:00, veniva effettuato un elettrocardiogramma. Il referto denotava una sofferenza miocardica. Inoltre, le analisi del sangue effettuate nel corso della stessa giornata, mostravano alcuni valori ematochimici non nella norma. La mattina del giorno successivo, alle 7:55, veniva dichiarato il decesso del Sig. L. B. Il riscontro autoptico confermava la causa del decesso: uno scompenso di cuore con edema polmonare terminale.

La perizia dello specialista di parte dello Studio Legale Sgromo e i consulenti tecnici di ufficio nominati dal tribunale di Roma, hanno evidenziato gravi imprudenze da parte del personale sanitario che aveva in cura il Sig. L. B. Il dolore da lui lamentato per tutta la notte, è stato sottovalutato e non trattato con l’importanza che meritava. L’edema polmonare, infatti, non fu diagnosticato per incompletezza delle indagini cliniche e strumentali effettuate sul paziente. Questo si sarebbe dovuto gestire consultando prima di tutto un cardiologo, in un ambiente idoneo a queste evenienze, con un monitoraggio continuo di eventuali aritmie o acuzie di scompenso, e con la somministrazione della terapia prevista dalle attuali linee guida.

Lo Studio Legale Sgromo ha attivato un ricorso ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. contro la struttura sanitaria del Policlinico Tor Vergata di Roma, che si è concluso con un accordo transattivo per un importo di 550.000€ a favore degli eredi del Sig. L. B.

Caso MIS. Tribunale di Albano

Accaduto presso: Presidio Ospedaliero San Giuseppe di Marino- ASL ROMA H.

Il caso riguarda il parto della sig.ra C. che alla 40^ settimana e 5 gg di gestazione, a causa dell'insorgenza di sintomatologia caratterizzata da contrazioni uterine e perdite ematiche, si recava presso il P.S. dell'Ospedale di Marino.
All'ingresso in P.S. i sanitari procedevano al ricovero, con diagnosi di gravidanza a termine e la trasferivano presso il reparto di ginecologia e ostetricia del medesimo nosocomio.

In seguito alla rottura delle membrane, veniva avviato monitoraggio mediante CTG, che evidenziava sofferenza fetale. La paziente veniva, dunque, condotta in sala parto e si procedeva a parto spontaneo.
Dava, così, alla luce un feto vivo in condizione di grave asfissia, per cui i sanitari procedevano a trasferirlo presso il reparto di terapia intensiva neonatale dell'Ospedale S. Giovanni Addolorata ove, nonostante le cure, decedeva per "asfissia perinatale, grave-encefalopatia ipossico-ischemica".

Grave l'imperizia e negligenza dei sanitari che non ebbero a riconoscere la grave sofferenza fetale dovuta all'ipossia del feto. Ove fosse stato seguito correttamente il monitoraggio CTG, come previsto dalle principali linee guida, sarebbe stato, infatti, possibile evidenziare un crescente peggioramento delle condizioni fetali. I sanitari invece, sottovalutando la gravità della problematica, non eseguivano intervento tempestivo ed adeguato che avrebbe evitato l'asfissia neonatale del piccolo.

Emersa la responsabilità della struttura nell'evento occorso, il Tribunale di Velletri ha condannato la ASL ROMA H al pagamento in favore dei genitori del piccolo M.L. della somma di euro 500.000,00 oltre interessi, spese di lite, spese documentate, rimborso forfettario, oneri fiscali e contributivi e spese CTU.

CASO GE. – Tribunale di Catania.

Evento occorso presso la AOU “P.V.E.”

I sanitari della struttura sottoponevano il sig. Ge., all’epoca dei fatti all’età di 30 anni, affetto da Sindrome di ArnoldChiari tipo I, ad intervento di “laminectomia di C1 con associata craniectomia sub-occipitale e plastica durale”.

Subito dopo il primo intervento, si evidenziava una raccolta liquorale anomala in sede di trattamento chirurgico, da attribuire alla deiscenza della plastica durale, ma i sanitari non reputavano necessario procedere alla revisione chirurgica della sede del precedente trattamento. Il sig. Ge. veniva dunque dimesso. In seguito a TAC cranio, evidenziata “voluminosa raccolta mediana a densità idrica, liquorale, a livello della craniotomia occipitale”, il sig. Ge. veniva nuovamente ricoverato presso la NCH del P. di C.  e sottoposto a puntura evacuativa della raccolta liquorale con tutti i rischi connessi alla procedura, quali infezioni ed ipotensione liquorale. I sanitari, dunque, invece di sottoporlo ad una revisione chirurgica del cavo operatorio al fine di riparare definitivamente la evidente deiscenza durale, optavano per una procedura non indicata e collegata ad un maggior rischio di complicanze, ovvero una Derivazione Ventricolo Peritoneale. Nel corso di tale intervento veniva lesionato il nervo ottico di Sn con perdita del visus all’OD.

Con la loro condotta i sanitari non solo determinavano al sig. Ge. la lesione del nervo ottico di Sn., ma, sottoponendolo ad un intervento non adeguato, peggioravano lo stato clinico del paziente determinandone la perdita permanente dell’integrità psico-fisica, individuata in un danno biologico del 40%.
A seguito di tale evento, in via stragiudiziale, la Compagnia Assicuratrice della AOU “P.V.E.” offriva una somma a titolo di risarcimento del danno.

Il caso si è chiuso con un accordo transattivo, in via stragiudiziale, per l’importo complessivo di 458.364,80€.

CASO CO. - KO. – Tribunale di l’Aquila.

Evento occorso presso la ASL 1 A.-S.-L. .

Trattasi di una paziente, all’epoca dei fatti, di anni 26, che portava avanti una gravidanza regolare, sottoponendosi a i comuni esami ematochimici, alle visite specialistiche periodiche ed alle ecografie di controllo.
La sig.ra Ko. giunta presso la struttura, in travaglio, veniva visitata dal medico di guardia che rilevava il collo uterino leggermente raccorciato. Si assisteva ad una lenta evoluzione della fase latente del travaglio di parto.
Eseguiti i tracciati, i sanitari non eseguivano una corretta valutazione delle alterazioni presenti negli stessi, classificabili come non rassicuranti. In presenza di una attività contrattile irregolare, della mancata progressione della PP e della dilatazione della cervice, ove i sanitari avessero interpretato correttamente tali tracciati  CTG, infatti, avrebbero dovuto allertare il servizio di anestesia in considerazione della possibilità di dover procedere ad un taglio cesareo urgente. Un attenta valutazione ed un opportuno monitoraggio avrebbero, dunque, consentito di evidenziare la variazione in senso peggiorativo delle condizioni fetali.
Solo dopo ben 27 minuti dalla comparsa delle decelerazioni ingravescenti perveniva al servizio di anestesia e rianimazione la richiesta di disponibilità della sala operatoria per intervento urgente di taglio cesareo per iniziale sofferenza fetale. Il taglio cesareo veniva eseguito dopo ben 45’ dalla decelerazione.
Avveniva la nascita della piccola R. con Apgar 1- 3- 4- 7 al 1’, 5’, 10’ e 20’, dimessa con diagnosi di “asfissia perinatale, encefalopatia ipossico-ischemica. Convulsioni neonatali” e con esito finale di “tetraparesi spastico-distonica”.
Con la loro condotta imperita e negligente i sanitari non riconoscevano tempestivamente l’acuta sofferenza fetale non eseguivano un tempestivo TC che avrebbe evitato l’asfissia della piccola R.

A seguito di tale evento in via stragiudiziale la ASL 1 A.-S.-L. offriva una somma a titolo di risarcimento del danno. Il caso si è chiuso con un accordo transattivo, per l’importo complessivo di 800.000,00€.

CASO AL.– Tribunale di  Bergamo

Evento occorso presso la A. O. B. S.

Trattasi di shock emorragico materno e morte perinatale in una paziente,che a termine di una regolare gravidanza, veniva ricoverata con diagnosi di travaglio di parto, con contrazioni forti protrattesi per circa 12 ore. Nonostante ciò i sanitari somministravano ossitocina. La situazione si aggravava tanto che in brevissimo tempo la paziente veniva trasportata in sala operatoria per cesareo in emergenza per rottura di utero. Il piccolo alla nascita si presentava privo di segni vitali.
Gravissima la condotta dei sanitari che avrebbero dovuto provvedere ad urgente estrazione cesarea per la presenza di chiari segni clinici di mancata progressione della parte presentata, in presenza di più che valide contrazioni uterine spontanee e di ancor più valide contrazioni uterine improvvisamente potenziate dall’infusione ossitocica.
Con la loro condotta imperita e negligente i sanitari determinavano la rottura dell’utero oltre la morte endouterina del feto.
I CC.TT.UU. nominati dal tribunale di Bergamo individuavano la responsabilità dei sanitari nell’evento occorso, checon la loro condotta professionalmente imprudente ed imperitanon assistevano correttamente al parto la sig.ra A.. Per la perdita del viscere uterino in seguito al taglio cesareo demolitore, tenuto conto che la paziente aveva, all’epoca dei fatti, 37 anni ed altri due figli, i CC.TT.UU. individuavano un danno biologico del 15%, precisando che la morte endouterina del feto, poteva solo “eventualmente” contribuire ad innalzare l’entità del danno. Non provvedevano però a fornire ulteriori precisazioni.
A seguito di tale evento in via stragiudiziale la A. O. B. S. offriva una somma a titolo di risarcimento del danno. Il caso si è chiuso, in considerazione di quanto in appresso rilevato, con un accordo transattivo, per l’importo complessivo di euro 200.000.

Ecco come puoi contattarci senza impegno:

Siamo uno studio legale specializzato in risarcimento danni malasanità.

CASO De L. – V.– Tribunale di Frosinone

Evento occorso presso la AUSL F.

Trattasi di un paziente, all’epoca dei fatti, di anni 67, che,successivamente a primo accesso al pronto soccorso ed a relativa dimissione, veniva ricoverato per dolori addominali. Dimesso dopo appena due ore, veniva nuovamente ricoverato il giorno successivo con codice giallo.Dopo poche ore dal ricovero decedeva a seguito di arresto cardio-circolatorio causato da shock emorragico da rottura di aneurisma dissecante dell’aorta addominale.
Nel caso di specie, sarebbe stato opportuno procedere ad un approfondito esame clinico, ad accertamento strumentale ecografico. Il corrispondente ritardo diagnostico e terapeutico comprometteva le possibilità di sopravvivenza post-chirurgica del paziente, provocandone l’exitus avvenuto per rottura aneurismatica con emorragia intraperitoneale e shock emorragico.
Individuata in sede di ctu ex art. 696 bis c.p.c. la responsabilità civile dei sanitari dell’ AUSL F., in relazione a quanto occorso al sig. De L., depositata la relazione, considerata la mancata volontà conciliativa della struttura, veniva iscritto ricorso ex art. 702 bis c.p.c..
La struttura in conseguenza di quanto individuato dal consulente tecnico d’ufficio, in sede di ATP, ovvero che le chance di sopravvivenza, anche in presenza di una condotta professionale corretta sarebbero state comunque del 50%, trattandosi di una patologia di particolare gravità, offriva a titolo di risarcimento del danno subito la somma complessiva di euro 350.000.

CASO Li.– Tribunale di Roma

Evento occorso presso la AUSL RM B.

Trattasi di un caso di “grave paraparesi con sindrome della cauda e sindrome depressiva importante causata dalle gravi limitazioni verificatesi in qualità di esiti stabilizzati”, in soggetto, all’epoca dei fatti di anni 62. Affetto da mielopatia con ernie lombari, episodi di paralisi del piede ed assenza di sensibilità su coscia e gamba, con diagnosi di paralisi di L4-L5 sn con stenosi L1-L2, il sig. L. veniva sottoposto ad intervento di laminectomia L4-L5 ed L1-L2.
La condotta gravemente imperita ed imprudente dei sanitari determinava nel sig. L. l’ischemia midollare in un tessuto nervoso sofferente per edema, nonché l’ischemia secondaria alla vascolarizzazione. Gli stessi, infatti, ponevano un’errata diagnosi di ernia intraforaminale L4-L5  asinistra e stenosi L2-L3 con ernia centrale L1-L2 ed erravano nell’interpretazione clinica delle indagini strumentali espletate, rendendo, così, necessarie manovre più indaginose e traumatizzanti per il midollo spinale. Erravano, altresì,nel trattamento attuato, non adeguato al caso specifico.

Individuata in sede di ctu ex art. 696 bis c.p.c. la responsabilità civile dei sanitari della struttura, in relazione a quanto occorso al sig. Li., il consulente tecnico d’ufficio individuava un danno biologico del 45%.
A fronte degli esiti permanenti derivati dal trattamento chirurgico, in via stragiudiziale la Compagnia assicuratrice della ASL RM B. offriva una somma a titolo di risarcimento del danno. Il caso si è chiuso con un accordo transattivo, per l’importo complessivo di euro 330.000.

CASO Sc.– Tribunale di  M.

La sig.ra S., all’epoca dei fatti di anni 39, alla seconda gravidanza, a termine (39° settimana) dava alla luce a seguito di taglio cesareo per presentazione podalica, il piccolo F.. Successivamente alla nascita la mamma ed il piccolo venivano regolarmente dimessi.
Dopo appena due mesi il piccolo F. veniva portato al pronto soccorso per pallore ed evidente difficoltà respiratoria. Il giorno successivo al ricovero purtroppo decedeva per arresto cardiaco, con scompenso cardiocircolatorio in anemia gravissima.
Tanto il medico, quanto i sanitari della struttura, con la loro condotta imperita edimprudente non consentivano al piccolo F. di beneficiare di una terapia che avrebbe potuto evitare lo scompenso cardiocircolatorio irreversibile. La riduzione dell’emoglobina avvenne in maniera graduale e lenta, per cui monitorando i parametri emocromocitometrici avrebbero potuto identificare prima il trend peggiorativo, intervenendo in modo adeguato.
I sig. S. – D.G., decidevano di agire contro il Dr. C. e gli Is.cl. di per.. Il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. si concludeva con una relazione redatta dal consulente tecnico d’ufficio nominato dal Giudice che individuava una responsabilità dei sanitari, solo parziale, nella causazione di quanto occorso al piccolo F. Infatti, il CTU rilevava l’impossibilità di affermare o escludere con ragionevole grado di probabilità che il decesso fosse in nesso di concausalità con profili di malpractice medica.
In via transattiva, in considerazione di quanto individuato dal CTU,ovvero che la morte del piccolo poteva essere attribuita solo per il 50% a responsabilità dei resistenti, la struttura ed il medicooffrivano una somma a titolo di risarcimento del danno. Il caso si è chiuso con un accordo stragiudiziale, per l’importo complessivo di euro 190.000

Caso CIO. Tribunale di Roma 2014

Evento occorso presso la ASL R. B.

Nel caso di specie le alterazioni del battito cardiaco fetale e l'arresto della progressione della parte presentata avrebbero dovuto indurre i sanitari ad effettuare un taglio cesareo d'urgenza così da prevenire un danno cerebrale ipossi-ischemico che poi si è realmente verificato con conseguenze devastanti.

La mancata diagnosi tempestiva di sofferenza fetale ha precluso l'esecuzione di una estrazione del feto mediante taglio cesareo d'urgenza. Non fu fatta diagnosi esatta e completa in quanto non si sono presi in considerazione le anomalie dei tracciati e non si è proceduto ad una valutazione complessiva del decorso del parto alla luce, anche, del prolungarsi del travaglio.
Il trattamento terapeutico che ha seguito le complicazioni insorte non era corretto, non avendo proceduto ad estrarre rapidamente il feto, con tutte le complicazioni in diagnosi a carico del neonato.

Individuata in sede di CTU ex 696 bis c.p.c. la responsabilità civile dei sanitari dell'O. P. C., in relazione a quanto occorso al piccolo D. G. S. ed alla perdita della totalità delle autonomie funzionali, depositata la relazione, considerata la mancata collaborazione della struttura ospedaliera, si procedeva alla notifica dell'atto di citazione. La Compagnia Assicuratrice dell'ASL. R. B, A.T.C.M., in conseguenza di tanto, offriva una congrua somma quale risarcimento del danno subito dai genitori in proprio e quali esercenti la potestà sul piccolo D.G.S..

Per questo caso di malasanita', l'accordo transattivo ha previsto la corresponsione della somma complessiva di euro 1.176.880,00.

Caso IO. Tribunale di Torino

La vicenda occorsa riguarda un caso di errore medico, determinato dalla grave imperizia e negligenza dei sanitari che seguivano la gravidanza ed il parto della Sig. ra S.V. nell'anno 2012.

Alla 41^ settimana e 3 giorni i sanitari procedevano d'urgenza a parto con taglio cesareo per bradicardia fetale e liquido amniotico tinto da meconio. In particolare i sanitari della'ASL TO 5, non procedevano alal dovuta valutazione delle alterazioni del tracciato CTG, che si presentava non rassicurante, provocando la sofferenza fetale che colpiva il minore e conseguentemente la grave asfissia, le crisi covulsive e la tetraparesi ipotonica.

Attivato il ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c, la vicenda si è conclusa mediante accordo con la ASL, e conseguente pagamento della somma complessiva di euro 1.226.880,00.

Ecco come puoi contattarci senza impegno:

Siamo uno studio legale specializzato in risarcimento danni malasanità.

Caso COL. Tribunale di Roma

Accaduto presso Azienda P. U. I di Roma.

Il Sig. C. dopo un calvario di continui, estenuanti ed inutili intereventi chirurgici seguiti dalla contrazione di gravissime infezioni di tipo nosocomiale, decedeva nel reparto di neurochirurgia del P.U. I di R..

Ai fini di un bonario componimento della vicenda i Sig. ri C. e G. esperivano ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., così da espletare una consulenza tecnica preventiva. Il CTU nominato evidenziava profili di responsabilità dei sanitari del P. U. I per quanto attiene l'exitus occorso al Sig. C..

In seguito a ciò i ricorrenti, quali eredi del de cuius, procedevano ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. ed il giudice formulava proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., accettata dalla struttura.

L'Azienda P.U. I, provvederà al risarcimento, nel rispetto dei termini stabiliti dal giudice, dell'importo di euro 874.590, ripartito tra gli eredi, oltre spese.

Caso SG. Tribunale di Ivrea.

Evento occorso presso la ASL TO 4.

I sanitari della struttura, facente parte dell'ASL TO 4, assistevano la Sig. ra S. nel corso della gravidanza e del parto, causando al piccolo S. gravi lesioni cerebrali. In particolare la sofferenza perinatale del piccolo S. causava allo stesso gravi lesioni cerebrali, ascrivibili a negligenza, imprudenza ed imperizia dei sanitari. Il bimbo presentava una grave patologia neuromotoria precoce, associata a microcefalia ed esiti di sofferenza cerebrale.

A seguito di tale evento in via stragiudiziale la ASL TO 4 offriva ai ricorrenti una somma a titolo di risarcimento del danno.

Il caso si è chiuso con un accordo transattivo, in via stragiudiziale, per la somma complessiva di euro 1.163.440.

Caso He. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Evento verificatosi presso la ASL CE 2.

Il caso in oggetto riguarda quanto occorso in occasione del parto della Sig. ra A.H.B..
Presso il P.O.F.P., parte della ASL CE, i sanitari non eseguivano alcuna ecografia ostetrica, al fine della valutazione della biometria fetale, omettevano la diagnosi di macrosomia fetale, che avrebbe orientato gli stessi verso il parto cesareo, più indicato nel caso in oggetto. L'espletamento del cesareo avrebbe permesso di scongiurare la distocia della spalla del feto iperevoluto.
Da tale condotta discendeva il decesso del piccolo per asfissia intrapartum, durante la fase espulsiva.

Proceduto a ricorso ex 696 bis c.p.c., le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per la somma di euro 350.000,00 circa.

Caso A. Tribunale di Verona

Accaduto presso l'azienda ospedaliera integrata di Verona.

Rappresenta la storia di un ragazzo che si rivolge alla predetta struttura per una operazione laser agli occhi.

Purtroppo i sanitari nel porre in essere le manovre d'intubazione commettono un errore medico fatale determinando una gravissima condizione ipossemica con conseguente danno anossico cerebrale che porta al decesso del paziente.

Dopo il patteggiamento da parte del medico anestesista in sede penale si è chiusa in tempi rapidi una transazione in sede civile che ha portato alla famiglia un risarcimento di 1.000.000€.

Caso Rus. Tribunale di Tivoli

Accaduto presso l'ospedale di Colleferro.

Trattasi di un caso di errore medico molto grave: mancata diagnosi di un infarto.

Considerata la localizzazione dell'ostruzione coronarica ed il tempo trascorso tra l'intervento dei sanitari dell'O.C. di Colleferro e il decesso della paziente (12 ore circa), si è convenuto che una esatta diagnosi avrebbe consentito di instaurare una adeguata terapia antiaggregante piastrinica con eventuale rivascolarizzazione (angioplastica e/stent), evitando con ogni probabilità il successivo decesso.

Il C.T.U. nominato dal tribunale di Tivoli ha ritenuto che l'operato dei sanitari dell'O.C. di Colleferro sia stato professionalmente imperito per non aver correttamente interpretato la sintomatologia presentata dalla Sig.ra Rus.; imprudente e gravemente negligente per aver omesso di eseguire gli opportuni esami di laboratorio e di trattenere in osservazione la paziente, a fronte di inequivocabili indicazioni cliniche.

Il caso si è chiuso con un risarcimento di 600.000€

Caso Bala. Tribunale di Foggia

Lesione del plesso brachiale di un bambino durante il parto.

Il medico o l'ostetrica fa nascere per le vie naturali un bimbo di 4,5 kg nonostante fosse indicato e deciso di eseguire il parto cesareo.

Nel venire alla luce non sono state poste in essere le opportune manovre atte ad eseguire un parto naturale di tali difficoltà.

Il risultato è stato la lesione dei nervi e conseguentemente la perdita del braccio per il piccolo. Il caso si è chiuso con un risarcimento di 300.000€

{{{"type":"anchor", "ring":"0", "page":"0"}}}